Ristrutturazione del bagno: come avere la detrazione del 50% e l’ iva al 10%.

27 maggio, 2021 - 12:27

La ristrutturazione del bagno è uno degli interventi edili più frequenti ed è ricompreso nelle agevolazioni fiscali a certe condizioni.

Detrazione irpef 50%

I lavori edili all’ interno di singole unità immobiliari sono agevolati a condizione che si tratti di “manutenzione straordinaria” e sono esclusi quelli di “manutenzione ordinaria”.
Secondo il testo unico dell’edilizia rientra nella categoria d’intervento “manutenzione straordinaria” la sostituzione di tutti i rivestimenti, del massetto, degli impianti esistenti, dei sanitari.
Il riferimento normativo è l’art. 3 comma 1 lettera b) del Testo Unico 380/2001: “si intendono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.
L’agevolazione consiste nella detrazione dall’IRPEF del 50% del costo sostenuto per le gli interventi fino ad un massimo di 96.000€ di importo totale. La detrazione va divisa in 10 rate di pari importo. Per non perdere la detrazione bisogna rispettare alcune regole, le più importanti sono il metodo di pagamento con strumenti tracciabili (bonifico), la conservazione delle fatture, il rispetto delle normative edilizie e sulla sicurezza.
Per la ristrutturazione di un bagno le detrazione è applicabile alle spese per l’acquisto dei materiali, per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, per la realizzazione dei lavori da parte dell’impresa edile, per la richiesta delle certificazioni di conformità.

Il Testo Unico (all’articolo 6 comma 2 lettera a) indica la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) come il documento per “autorizzare” gli interventi di manutenzione straordinaria senza modifiche strutturali. Secondo questa logica per realizzare la ristrutturazione di un bagno è possibile consegnare al comune una CILA.
In realtà in molti comuni, tra cui Roma, gli interventi da realizzare con la CILA sono quelli che comportano la modifica della distribuzione interna cioè la realizzazione o la demolizione di tramezzature non portanti. Se si prova a presentare una CILA con indicato il solo rifacimento di un bagno, senza modifica dei tramezzi, lo sportello unico dell’edilizia non accetta la pratica.
Quindi senza CILA, non si ha la “abilitazione amministrativa” (pag. 13 della guida) richiesta dall’Agenzia delle Entrate.

Una possibile soluzione (non avallata da circolari ufficiali e di cui non ci assumiamo alcuna responsabilità) sembrerebbe essere la possibilità di realizzare un’“autocertificazione” dove attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Sempre alla pagina 13 della guida, l’Agenzia infatti scrive: “per fruire della detrazione […] il contribuente deve essere in possesso, […] se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

FAC-SIMILE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità il/la sottoscritto/a……………………………, nato/a il……………., a………………………, residente in………………., Via/Piazza………………… codice fiscale……………………, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000,
DICHIARA
con riferimento alla unità immobiliare di categoria catastale ……, ubicata nel Comune di ……………….,in via …………………… n. …, codice catastale. .… foglio ……, particella ……, sub. ……,

– che sono state sostenute spese per interventi di ____________________________

iniziati in data ___________________

– che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili ai sensi della legge 449/1997 e successive proroghe e integrazioni sebbene non necessitino di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente.

Si allega fotocopia del documento d’identità valido.

Data _________ Firma _______________________

Autocertificazione da conservare in caso di interventi che non richiedono abilitazioni amministrative

Comunicazione all’Asl di competenza

La comunicazione preliminare alla ASL, è un documento previsto dall’art. 99 del Testo Unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008 e successive modifiche). Va trasmessa, prima dell’inizio lavori, all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti. Nella comunicazione sono indicati tutti i dati, ad esempio: dati del committente, indirizzo cantiere lavori, dati del responsabile dei lavori, dati del coordinatore alla sicurezza e la salute, numero delle imprese e dei lavoratori impegnati nel cantiere, ecc.

Sono obbligati alla trasmissione i cantieri descritti nell’art. 99 del Testo Unico della sicurezza. La comunicazione è necessaria quando:

– il cantiere comporta la presenza, anche non contemporanea, di più di una impresa;

– in cantiere è prevista la presenza di una sola impresa, ma la durata presunta dei lavori è superiore a 200 uomini/giorno;

– cantieri inizialmente non soggetti all’obbligo ma che vi ricadono in un secondo momento per effetto di varianti in corso d’opera.

La comunicazione, ove richiesta, è legata alla normativa di sicurezza, rilevante ai fini delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie.

Nel caso specifico, la ristrutturazione del bagno non rientra nella comunicazione preventiva da presentare all’Asl competente se non vi ricorrono le condizioni sopra indicate.

Applicazione dell’ IVA al 10%

L’applicazione dell’IVA ridotta al 10% invece si applica agli interventi edilizi ricadenti sia nella manutenzione ordinaria che nella straordinaria realizzati su immobili residenziali.

Occorre invece fare attenzione alla differenza tra costi relativi a servizi e beni. Viene infatti specificato che si applica l’iva al 10% per tutti i costi relativi alle prestazioni di servizi ma esistono delle limitazioni per l’acquisto di beni.

Per beni acquistati si intendono i materiali e gli accessori (mattonelle, sanitari, doccia, lavabo, etc). In questo caso l’IVA al 10% può essere applicata solo se gli acquisti fanno parte del contratto di appalto. Cioè se è direttamente l’impresa ad acquistare dai fornitori per poi successivamente applicare il costo all’interno del conto finale dei lavori.

E’ espressamente specificato che non si può applicare l’iva agevolata al 10% ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente (pag. 21 della guida).

L’Iva al 10% non si applica su tutti i beni acquistati dall’impresa (appaltatore) ma solo dalla differenza tra il prezzo totale dell’appalto ed il prezzo di una particolare categoria di beni definiti “significativi” dal DM del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999. Al valore rimanente viene applicata l’aliquota ordinaria (attualmente 22%).

Nel caso di una ristrutturazione di un bagno i beni significativi sono quasi sempre “sanitari e rubinetterie da bagno” (l’elenco è più lungo ma non sono beni che si acquistano per la ristrutturazione di un bagno).

Massimiliano Di Giovanni

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