Legge di stabilità 2015: più tempo per il ravvedimento operoso

29 dicembre, 2014 - 18:59

f24Il contribuente potrà ricorrere al ravvedimento operoso anche se è già in corso una verifica fiscale: lo prevede l’articolo 44 (commi 11 e seguenti) della Legge di Stabilità 2015. Cambiano anche le sanzioni per chi volontariamente sana errori e omissione, con ulteriori scadenze rispetto agli attuali tre scaglioni (ravvedimento sprint, breve e lungo). In sintesi vengono introdotti un ravvedimento intermedio e due molto lunghi (fino e oltre 2 anni).

SCHEMA DEL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Regolarizzazione

Mancato pagamento se eseguito:

entro 14 giorni dalla scadenza
entro 30 giorni dalla scadenza
entro il termine di presentazione della dichiarazione o,in assenza, entro un anno dall’omissione
entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o dell’omissione
entro 2 anni dalla scadenza
oltre 2 anni dalla scadenzaErrori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la dichiarazione integrativa è presentata:entro 90 giorni dalla scadenza del termine

successivamente ma entro il termine di presentazione della dichiarazione:

a)   relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa

b)   relativa all’anno successivo a quello della violazione ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo

c)    oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della violazione

Omessa dichiarazione regolarizzata:

entro 90 giorni dalla scadenza

 

oltre 90 giorni

Nuova sanzione

0,2% per ogni giorno di ritardo

3,33%

3,75%

 

3,30%

 

4,28%

5,00%

 

 

 

1/9 sanzione

 

 

1/9 sanzione

 

1/7 sanzione

 

1/6 sanzione

 

 

1/8 sanzione

 

100% sanzione

Vecchia sanzione

0,2% per ogni giorno di ritardo

3,33%

3,75%

 

3,75%

 

30,00%

30,00%

 

 

 

1/8 sanzione

 

 

1/8 sanzione

 

100% sanzione

 

100% sanzione

 

 

1/8 sanzione

 

100% sanzione

Occorre specificare che la riduzione delle sanzioni si applica soltanto per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

Per i tributi per i quali non è prevista la dichiarazione il termine entro il quale può essere eseguita la regolarizzazione è di due anni decorrenti dalla data dell’omissione.

Per i tributi amministrati dall’Agenzia entrate, la regolarizzazione è ammessa fino al momento della notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni ( c.d. “avvisi bonari”) recanti le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR. 29/9/1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

La disciplina resta invariata per le irregolarità riferite agli omessi o ritardati pagamenti e nel caso di ritardata presentazione della dichiarazione, se contenuta entro il termine di 90 giorni dalla scadenza.

Ovviamente, il beneficio è subordinato all’avvenuta presentazione della dichiarazione.

In sostanza, viene introdotta una maggiore gradualità sul fronte del pagamento delle sanzioni da parte di chi volontariamente decide di sanare errori e omissioni, ma i ravvedimenti operosi che sforano il limite dei due anni dovranno comunque avvenire entro i termini per l’accertamento delle dichiarazioni cui è soggetta l’amministrazione finanziaria. Dopodiché scatterà inevitabilmente la sanzione piena al 30%.

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