29 dicembre, 2014 - 18:59
Il contribuente potrà ricorrere al ravvedimento operoso anche se è già in corso una verifica fiscale: lo prevede l’articolo 44 (commi 11 e seguenti) della Legge di Stabilità 2015. Cambiano anche le sanzioni per chi volontariamente sana errori e omissione, con ulteriori scadenze rispetto agli attuali tre scaglioni (ravvedimento sprint, breve e lungo). In sintesi vengono introdotti un ravvedimento intermedio e due molto lunghi (fino e oltre 2 anni).
SCHEMA DEL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
Regolarizzazione
Mancato pagamento se eseguito: entro 14 giorni dalla scadenza successivamente ma entro il termine di presentazione della dichiarazione: a) relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa b) relativa all’anno successivo a quello della violazione ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo c) oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della violazione Omessa dichiarazione regolarizzata: entro 90 giorni dalla scadenza
oltre 90 giorni |
Nuova sanzione
0,2% per ogni giorno di ritardo 3,33% 3,75%
3,30%
4,28% 5,00%
1/9 sanzione
1/9 sanzione
1/7 sanzione
1/6 sanzione
1/8 sanzione
100% sanzione |
Vecchia sanzione
0,2% per ogni giorno di ritardo 3,33% 3,75%
3,75%
30,00% 30,00%
1/8 sanzione
1/8 sanzione
100% sanzione
100% sanzione
1/8 sanzione
100% sanzione |
Occorre specificare che la riduzione delle sanzioni si applica soltanto per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
Per i tributi per i quali non è prevista la dichiarazione il termine entro il quale può essere eseguita la regolarizzazione è di due anni decorrenti dalla data dell’omissione.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia entrate, la regolarizzazione è ammessa fino al momento della notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni ( c.d. “avvisi bonari”) recanti le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR. 29/9/1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
La disciplina resta invariata per le irregolarità riferite agli omessi o ritardati pagamenti e nel caso di ritardata presentazione della dichiarazione, se contenuta entro il termine di 90 giorni dalla scadenza.
Ovviamente, il beneficio è subordinato all’avvenuta presentazione della dichiarazione.
In sostanza, viene introdotta una maggiore gradualità sul fronte del pagamento delle sanzioni da parte di chi volontariamente decide di sanare errori e omissioni, ma i ravvedimenti operosi che sforano il limite dei due anni dovranno comunque avvenire entro i termini per l’accertamento delle dichiarazioni cui è soggetta l’amministrazione finanziaria. Dopodiché scatterà inevitabilmente la sanzione piena al 30%.
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