Comunicazione veicoli utilizzati più di 30 giorni

31 ottobre, 2014 - 19:05

imagesLa Legge n.120/2010 ha riformato il Codice della Strada contenuto nel D.Lgs. n.285/92, introducendo il nuovo comma 4 bis all’art.94 del decreto.

La norma è rimasta in stand-by, fino a che il MIT (Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti) ha emanato la Circolare n.15513 del 10/7/2014 dando attuazione all’obbligo previsto.

L’Obbligo

I soggetti, diversi dall’intestatario della carta di circolazione, che utilizzano ed hanno la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, debbono effettuare una comunicazione alla Motorizzazione, richiedendo l’annotazione sulla carta di circolazione della variazione del possesso del mezzo.

Soggetti obbligati

La comunicazione deve essere effettuata dall’avente causa che utilizzi per un periodo superiore a 30 giorni un veicolo di proprietà di terzi, identificato nelle figure di:

–         Comodatario

–         Locatario/sublocatario, in caso di locazione senza conducente (noleggio a lungo termine)

–         Utilizzatore in caso di contratto “rent to buy”

–         Affidatario in caso di custodia giudiziale

–         Erede

L’obbligo può essere adempiuto dall’intestatario del veicolo, previa delega scritta da parte dell’utilizzatore.

Alla richiesta di annotazione devono essere allegati i versamenti di:

–         16 euro, per imposta di bollo, sul c/c/p n.4028

–         9 euro, per diritti di motorizzazione, sul c/c/p n.9001.

Soggetti esonerati

Nel caso di contratto di comodato, sono esonerati dall’obbligo i familiari conviventi.

Veicoli Aziendali

La circolare n.23743 del 27/10/2014 del MIT ha chiarito l’applicazione della norma nel caso di comodato dei veicoli aziendali, che vengano utilizzati dai dipendenti, dagli amministratori o dai collaboratori dell’azienda.

Essendo il comodato per sua natura a titolo gratuito, sono esclusi dall’obbligo tutti i casi in cui la disponibilità del veicolo costituisca per l’utilizzatore un corrispettivo, come è il caso del “fringe benefit” per il dipendente.

Inoltre il comodato dei veicoli aziendali che non sia ad uso esclusivo e personale per l’utilizzatore, è ugualmente escluso dall’obbligo. Questo è il caso dell’uso promiscuo del veicolo sia per l’attività lavorativa, che per gli spostamenti sede di lavoro/abitazione, che  per il tempo libero.

Anche nell’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo dello stesso veicolo aziendale, venendo meno la continuità, non sussiste l’obbligo.

Decorrenza

L’obbligo decorre per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014.

Per le auto concesse in uso prima del 3 novembre 2014 non sussistono obblighi, sebbene in mancanza di una scrittura di comodato registrato o avente data certa, diventa difficile provare la data da cui decorre il comodato o la concessione in uso.

Finalità

Lo scopo del nuovo obbligo è quello di contrastare l’intestazione fittizia dei veicoli, nonché di individuare il responsabile nella circolazione stradale, al fine dell’applicazione delle sanzioni. Sebbene l’adempimento non ha valenza tributaria, può essere utilizzato per procedere con la ricostruzione sintetica del reddito.

Sanzioni

La violazione del nuovo obbligo è sanzionata con una multa di 705 euro e con il ritiro della carta di circolazione.

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