Quando presentare la dichiarazione Imu

12 dicembre, 2013 - 19:08

Vediamo in quali casi occorre presentare la Dichiarazione Imu al proprio comune per comunicare le variazioni intervenute nell’anno:

ABITAZIONE PRINCIPALE
Se i coniugi risiedono nella stessa abitazione, la dichiarazione non va presentata, né va presentata per indicare la presenza
di figli conviventi sotto i 26 anni. Va presentata se i coniugi risiedono in case diverse situate nello stesso Comune, in questo caso va dichiarata la sola unità immobiliare che beneficia delle agevolazioni per l’abitazione principale
Esempio: un contribuente acquista casa il 1° settembre  e vi prende la residenza il 1° dicembre 2012. Non deve presentare la dichiarazione in nessuno dei due casi.
AREA EDIFICABILE
Nel caso di acquisto di un’area edificabile o del mutamento di qualifica da terreno agricolo a area edificabile, il contribuente deve indicare il valore di mercato al 1° gennaio di ciascun anno. Valore che potrebbe non coincidere con il prezzo di acquisto.
DIRITTO REALE: TRASFERIMENTO, COSTITUZIONE ED ESTINZIONE
Gli atti che transitano dal Mui (Modello unico informatico) non vanno dichiarati. È quanto accade, ad esempio, per la compravendita di un immobile, una permuta, una donazione.

Vanno invece dichiarati gli atti che non transitano dal Mui, quale la nascita e la cessazione del diritto di usufrutto legale; la nascita e la cessazione del diritto di abitazione in capo al coniuge superstite, così come disciplinato dall’articolo 540 del Codice civile; la riunione di usufrutto e nuda proprietà, quando non viene denunciata agli atti del Territorio.

EX CASA CONIUGALE ASSEGNATA CON SEPARAZIONE O DIVORZIO
La dichiarazione va presentata solo se la casa è ubicata in un Comune diverso da quello in cui è stato celebrato il matrimonio o da quello di nascita dell’assegnatario.

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO
La dichiarazione iniziale dovrebbe essere sempre presentata perché nell’Imu l’agevolazione (consistente nella riduzione alla metà dell’imponibile) è diversa da quella vigente nell’Ici. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione con riferimento alla data in cui cessa il diritto all’agevolazione.
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI E NON UTILIZZATI
Nel momento in cui “chiede” la riduzione dell’imponibile al 50% per inagibilità, il proprietario deve presentare apposita autocertificazione al Comune o, in alternativa, deve richiedere una perizia all’ufficio tecnico comunale, a proprie spese. La dichiarazione va presentata solo in relazione alla data in cui cessa il diritto alla riduzione a metà dell’imponibile.
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
La dichiarazione non è necessaria. Neppure per i fabbricati esenti poiché situati in Comuni montani o parzialmente montani così come classificati dall’Istat.

IMMOBILI IN CONCESSIONE  SU AREE DEMANIALI
L’atto di concessione non transita dal Mui e quindi deve essere dichiarato. Peraltro, non è chiaro se la denuncia
Imu va fatta anche per gli immobili già denunciati ai fini Ici. La risposta più corretta sembra negativa.
IMMOBILI IN LEASING
Il soggetto passivo è l’utilizzatore. Il contratto di leasing non transita attraverso il Mui (Modello unico informatico) e quindi deve essere dichiarato. Se però l’immobile in leasing è stato già denunciato ai fini Ici la dichiarazione ai fini dell’Imu non è necessaria.
IMMOBILI LOCATI, D’IMPRESA, DEI SOGGETTI IRES E BENI MERCE
Se il Comune ha previsto un’aliquota ridotta, la dichiarazione va presentata.
In caso di immobili locati, comunque, la dichiarazione è necessaria solo se la locazione è stata registrata prima del 1° luglio 2010. Da tale data, infatti, i contratti presentati per la registrazione all’agenzia delle Entrate devono contenere i dati catastali identificativi degli immobili. Se però il Comune ha previsto la presentazione di una apposita comunicazione al fine di fruire dell’aliquota ridotta, la dichiarazione non è necessaria
Esempio: nell’ipotesi di una casa affittata a canone concordato con contratto stipulato il 1° marzo 2012, se il Comune ha deliberato un’aliquota ridotta allo 0,6%, chiedendo autocertificazione e copia del contratto, il proprietario deve presentare la documentazione richiesta, ma non la dichiarazione

PERTINENZE
Le istruzioni ministeriali precisano che le pertinenze dell’abitazione principale non vanno mai dichiarate.
Nel caso delle aree scoperte pertinenziali di edifici, se si vuole evitare la tassazione autonoma dell’area scoperta, invece che unitamente al fabbricato, la dichiarazione deve essere presentata
Esempio: un contribuente possiede due box auto (categoria C/6) e può tassarne solo uno con la prima casa, ma non deve dichiarare quale

TERRENI AGRICOLI
Per i terreni agricoli esenti da Imu, perché situati in Comuni collinari e montani individuati dalla Circolare 9/1993, la dichiarazione non deve essere presentata. Nel caso di terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, secondo la risoluzione 2/DF/2013, non devono presentare la dichiarazione i soggetti che l’avevano già presentata per l’Ici

VARIAZIONI DENUNCIATE IN CATASTO
La dichiarazione non va presentata perché le variazioni catastali sono conoscibili dai Comuni
Esempio: un contribuente esegue lavori di ristrutturazione e fusione di due appartamenti,
al termine dei quali risulta una nuova unità immobiliare con una rendita catastale diversa. Non deve presentare la dichiarazione

fonte: ilsole24ore.it

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