16 maggio, 2017 - 18:08
Il diritto alla detrazione può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui l’imposta diventa esigibile.
L’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 disponeva che “Il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto”. Il legislatore con l’articolo 2, comma 1, del D.L. 50/2017, la c.d.“manovra correttiva”, ha previsto che il diritto della detrazione relativa all’IVA possa essere esercitato al massimo fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta. Considerando che il nuovo termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA è fissato per il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, dimezzando, di fatto, il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA da parte dei contribuenti.
Questa sostanziale modifica, entrata in vigore dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero dal 24 aprile 2017.
Il diritto alla detrazione, in particolare, è un diritto che viene definito come “sospeso” in quanto, nella previgente disciplina, poteva essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso era sorto. Esso sorge nel momento in cui l’imposta risulta esigibile ai sensi di quanto stabilito nell’articolo 6 del D.p.r. 633/1972, ovvero nel momento in cui l’operazione si considera effettuata. Con riferimento alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio nazionale la norma individua i seguenti momenti al ricorrere dei quali le operazioni si considerano effettuate ai fini IVA.
Cessioni di beni Beni immobili – Momento della stipula del contratto
Cessione di beni mobili – Momento della consegna o spedizione
Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne nel caso di vendite con riserva di proprietà e locazioni con clausola di trasferimento di proprietà, l’operazione si considera effettuata nel momento in cui tali effetti si producono e, in ogni caso, per i soli beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Prestazioni di servizi – Si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo
Autoconsumo di servizi – Si considerano effettuate nel momento in cui sono rese.
Si considerano effettuate nel mese successivo a quello in cui sono rese, se di carattere periodico o continuativo.
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