Nuovo regime forfettario dal 2016 previsto dalla legge di stabilità.

1 gennaio, 2016 - 13:19

regimeminimi2016Il regime previsto nel 2015 ex legge n. 190/2014 che sostituiva il c.d. “forfettino” regime forfetario per le nuove iniziative produttive –  (art. 13, legge n. 388/2000); il regime per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. n. 98/2011) ed il vecchio regime dei minimi (art. 1, commi da 96 a 115 e 117, legge n. 244/2007). non ha riscosso molto successo, anzi è stato oggetto di molte critiche tanto da “costringere” il legislatore a tornare sui suoi passi già a poche settimane dal debutto.

Le novità dal 2016

La legge di stabilità ha introdotto il nuovo regime forfettario riservato ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni nei limiti dei ricavi e dei compensi stabiliti in maniera diversificata a seconda del codice Ateco, ed applicando al reddito imponibile calcolato forfettariamente  un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, pari al 15 per cento.

Oltre alla quota forfettaria è ammessa la deduzione dei contributi previdenziali.

Per chi avvia una nuova attività e  rispetta determinate ulteriori condizioni,  per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata, e per i quattro successivi, l’imposta sostitutiva è ridotta dal 15% al 5%  a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per l’accesso al regime forfettario.

Gli  esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se nell’anno precedente hanno rispettato le seguente condizioni:

– hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti, indicati nella seguente tabella, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata;

Limiti dei ricavi/compensi:

Descrizione Soglia dei
ricavi/comp.
Forf.
Industrie alimentari e delle bevande   45.000   40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio   50.000   40%
Commercio ambul. di prod. alimentari e bev.   40.000   40%
Commercio ambulante di altri prodotti   30.000   54%
Costruzioni e attività immobiliari   25.000   86%
Intermediari del commercio   25.000   62%
Attività dei servizi di alloggioe di ristorazione   50.000   40%
Attività professionali, scientifiche, tecnic., sanitarie, istruzione, finanz., assic.   30.000   78%
Altre attività economiche   30.000   67%

Per l’individuazione dei ricavi per accedere al regime forfettario:

–  non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore;

–  nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Occorre inoltre  che sempre nell’anno precedente siano state rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
–  sostenimento di spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche  a progetto , comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati in partecipazione di lavoro;

–  costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non superiore a 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:

 1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

 2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale degli stessi;

 3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;

 4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore  a euro 516,46;

 5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

Per chi inizia l’attività occorre comunicare la presunzione di sussistenza dei requisiti nella dichiarazione di inizio attività.

Non possono avvalersi del regime forfetario

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili  o di mezzi di trasporto nuovi;

d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni, ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza;

e)  i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,  eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

In pratica, i punti su cui si è intervenuto sono i seguenti:

– viene eliminata la lettera d) dell’art. 1, comma 54, legge n. 190/2014, che vietava l’accesso al regime agevolato se l’importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, eventualmente percepiti nell’anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime era pari o superiore alla misura dei redditi d’impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno e se la somma delle diverse fattispecie reddituali eccedeva l’importo di 20.000 euro;

– viene inserita la lettera d-bis) all’art. 1, comma 57, con cui si dispone che sono esclusi dal regime i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato; con questa nuova disposizione, meno penalizzante di quella del comma 54, si vuole evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilato nell’anno precedente l’applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano beneficiare ugualmente del regime in questione per le attività d’impresa, arte o professione;

– viene modificato il comma 65, con la riduzione dal 15% al 5% della misura ordinaria dell’aliquota d’imposta, per i primi cinque anni di attività (in precedenza, per i due anni successivi al primo era prevista la riduzione di 1/3 del reddito);

– vengono rivisti, al rialzo, i limiti di ricavi e compensi indicati nell’allegato 4, annesso alla legge n. 190/2014, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di legge

In sintesi dal 2016, le soglie di ricavi e compensi sono generalmente incrementate di 10.000 euro mentre, per quanto concerne le attività svolte dagli esercenti ari e professioni e altre attività (n. 8 dell’allegato 4 alla legge n. 190/2014), la soglia è aumentata di 15.000 euro.

Viene prevista l’applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al 35% degli oneri contributivi.

Esempio

Un contribuente che inizia l’attività a gennaio 2016 e che nel periodo d’imposta 2015 ha percepito redditi di lavoro dipendente per 23.000 euro.

In tal caso, il contribuente, al verificarsi di tutte le altre condizioni di legge, potrà optare per il regime agevolato e fruire dell’imposta sostitutiva del 5%.

Invece, con le regole in vigore nel 2015, non avrebbe potuto accedere al regime agevolato (infatti il limite di cui sopra era fissato a 20.000 euro).

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