Cambio sede legale di società, quando si può evitare il notaio.

26 dicembre, 2015 - 18:48

SedelegaleA far data dal 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la riforma del diritto societario (Decreto legislativo n. 6/2003) che, per effetto degli artt. 2328, 2463 e 2521 c.c., ha eliminato l’obbligo di indicare nell’atto costitutivo l’indirizzo completo della sede sociale (via e numero civico) limitandolo alla sola indicazione del Comune.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE NELL’AMBITO DELLO STESSO COMUNE

Per le società di capitali costituite prima del 1° gennaio 2004, che nel proprio statuto recano l’indicazione completa dell’indirizzo della sede l’ufficio ritiene che non possa applicarsi l’art. 111-ter del riformato Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 318 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie – secondo cui, in caso di trasferimento della sede all’interno del medesimo comune, è sufficiente la dichiarazione degli amministratori depositata presso il Registro delle Imprese. Questo anche dopo il termine del 30 settembre 2004 fissato per l’adeguamento dello statuto alle nuove norme civilistiche poiché l’adeguamento in questione è relativo a norme inderogabili. La norma di interpretazione costituita dal predetto art. 111-ter riguarda pertanto gli statuti delle società: – costituite dopo il 1° gennaio 2004 e quelle che hanno adeguato il proprio statuto indicando in esso l’indirizzo del solo comune, ovvero anche l’indirizzo completo seguito dalla postilla: “La via è indicata al solo fine dell’iscrizione nel Registro delle imprese”; – quelle che nello Statuto recano la precisazione “il trasferimento delle sede nell’ambito dello stesso Comune non costituirà modifica statutaria”. In mancanza di queste espresse clausole il trasferimento costituirà modifica statutaria, da adottare con le consuete formalità dell’assemblea straordinaria e atto notarile.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE IN ALTRO COMUNE

Costituisce sempre una modifica statutaria, quindi da adottare con delibera da parte dell’assemblea straordinaria e atto notarile.

www.amministrazioneonline.it

 

I commenti sono chiusi.