Non più solidarietà fiscale tra appaltatore e subappaltatore

21 novembre, 2014 - 13:00

Il decreto sulle semplificazioni fiscali ha l’abrogato la cosiddetta solidarietà fiscale tra appaltatore e subappaltatore: è pertanto definitiva l’abrogazione dei commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del D.L. 223/2006.
E’  necessario aspettare che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale affinché il decreto diventi esecutivo .
L’appaltatore, quindi, non rischierà più di incorrere nella sanzione prevista da 5.000 a 200.000 euro se il pagamento del corrispettivo è avvenuto senza un precedente controllo sul versamento delle ritenute sui redditi riguardanti il complessivo insieme di attività comprese nella catena di fornitura dell’appalto.
Pertanto, con l’abrogazione della responsabilità committenti e appaltatori non saranno più costretti a richiedere la certificazione di regolarità dei versamenti delle ritenute ritardando i pagamenti alle imprese in attesa di ricevere i previsti attestati.

L’art. 28 dello schema di decreto abroga il disposto dell’art. 35, D.L. Visco-Bersani che, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla Legge n. 134/2012 (di conversione del D.L. n. 83/2012), attualmente in vigore, regola:
una responsabilità solidale – la solidarietà passiva in materia di ritenute e di IVA è ristretta al rapporto fra appaltatore e subappaltatore; quest’ultimo è tenuto a fornire, prima che intercorra il pagamento del corrispettivo, la documentazione necessaria affinché l’appaltatore sia in grado di verificare che, per i versamenti in materia di ritenute e IVA scaduti alla data del versamento, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della documentazione da parte del subappaltatore.
L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore per retribuzioni, contributi e ritenute fiscali, ma nei limiti del corrispettivo ancora dovuto;
• l’applicazione di un regime sanzionatorio – il committente non è responsabile in solido con l’appaltatore per i versamenti in materia di ritenute e IVA ma deve sospendere il pagamento del corrispettivo sino a quando l’appaltatore non ha esibito, la documentazione indicata al punto precedente. L’inosservanza è punita con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a 200.000;
la presenza di asseverazioni – in luogo della documentazione, che comprova il puntuale adempimento, è possibile la presentazione di una attestazione rilasciata dal responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF Imprese ovvero da un professionista. Al fine di ridurre gli adempimenti ed i conseguenti costi per il sistema delle imprese, l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 40/E ha ammesso la possibilità di fornire, da parte dell’appaltatore o del subappaltatore, apposita autodichiarazione.

Con l’approvazione dell’ultimo Consiglio dei Ministri e prossimo alla pubblicazione in G.U. la responsabilità solidale negli appalti è stata abrogata, o meglio, sono stati abrogati i commi da 28 a 28-ter dell’articolo 35 del D.L. n. 223/06.
Ora, in caso di appalto di opere o di servizi l’appaltatore non risponderà più in solido con il subappaltatore delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’Erario in merito alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.
Il committente inoltre non rischierà più la sanzione da 5.000 a 200.000 euro in caso del pagamento del corrispettivo senza aver verificato il corretto versamento delle ritenute sui redditi riguardanti il complessivo insieme di attività comprese nella catena di fornitura dell’appalto.
Rimarrà solamente la responsabilità come sostituto d’imposta del committente in caso di emersione di lavoro nero, prevista dalla Legge 276/2003.
Infatti, l’art. 28 comma 2 del decreto delega sulla semplificazione fiscale evidenzia che il Committente, qualora sia direttamente obbligato a eseguire il pagamento dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell’appaltatore e/o dei subappaltatori impegnati nell’appalto per effetto della solidarietà, «è tenuto ove previsto ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni di cui al dpr n. 600/73».

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